Informazione farmaceutica: L'archivio delle News


  • La redazione, Gennaio 2008

    Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2006, i farmacisti devono trasmettere al Ministero della salute, esclusivamente in modalità elettronica, i dati riferiti all’anno precedente delle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping (D.M.24 ottobre 2006).

    Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
    - quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005;
    - quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006.

    Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.
    (Fonte Farmadati)


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